I tecnici di ADVR offrono consulenza sull’analisi delle macchine industriali secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

  • Compilazione dell’analisi del rischio secondo ANSI/CSA;
  • Compilazione e Verifica del fascicolo tecnico di macchina;
  • Verifica contenuti del manuale d’istruzione della macchina;

 

Valutazione del rischio ISO 13849-1

I tecnici di ADVR supportano i fabbricanti di macchine nella redazione dell’analisi dei rischi in conformità̀ ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dalle norme armonizzate.

Documento da allegare al fascicolo tecnico di macchina tecnico in modo da assolvere l’allegato “VII” precisamente il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE

La valutazione dei rischi consiste nell’analisi tecnica dei pericoli presenti in macchina al fine di adottare le misure protettive necessarie per eliminare, ridurre o mitigare il rischio.

Valutazione del Rischii secondo la norma ISO 12100:2010

 

Fascicolo Tecnico

Compilazione e formazione del fascicolo tecnico in modo da assolvere l’allegato “VII” precisamente il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

  • un fascicolo di costruzione composto:
    • da una descrizione generale della macchina,
    • da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative
      descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
    • dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,
      certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di
      sicurezza e di tutela della salute,
    • dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita,
      inclusi:

      • un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla
        macchina,
      • le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e,
        se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
    • dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di
      sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
    • da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da
      un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
    • da un esemplare delle istruzioni della macchina,
    • se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative
      istruzioni di assemblaggio,
    • se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti
      incorporati nella macchina,
    • da una copia della dichiarazione CE di conformità;
  • nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità
    delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull’intera macchina
per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in
condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

  • Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati
    membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta
    nel caso di fabbricazione in serie.
  • Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre
    materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi
    compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
  • Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni
    specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro
    conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
    della salute.
  • La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità
    nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in
    questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

 

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