I tecnici di ADVR offrono consulenza sull’analisi delle macchine industriali secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Compilazione dell’analisi del rischio secondo ANSI/CSA;
- Compilazione e Verifica del fascicolo tecnico di macchina;
- Verifica contenuti del manuale d’istruzione della macchina;
Valutazione del rischio ISO 13849-1
I tecnici di ADVR supportano i fabbricanti di macchine nella redazione dell’analisi dei rischi in conformità̀ ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dalle norme armonizzate.
Documento da allegare al fascicolo tecnico di macchina tecnico in modo da assolvere l’allegato “VII” precisamente il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE
La valutazione dei rischi consiste nell’analisi tecnica dei pericoli presenti in macchina al fine di adottare le misure protettive necessarie per eliminare, ridurre o mitigare il rischio.
Valutazione del Rischii secondo la norma ISO 12100:2010
Fascicolo Tecnico
Compilazione e formazione del fascicolo tecnico in modo da assolvere l’allegato “VII” precisamente il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
- un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative
descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,
certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute, - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita,
inclusi:- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla
macchina, - le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e,
se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
- un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da
un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, - da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative
istruzioni di assemblaggio, - se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti
incorporati nella macchina, - da una copia della dichiarazione CE di conformità;
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità
delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull’intera macchina
per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in
condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
- Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati
membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta
nel caso di fabbricazione in serie. - Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre
materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi
compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. - Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni
specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro
conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute. - La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità
nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in
questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.